L’emendamento 2.0.800 al D.L. 154/2008, approvato l’11 novembre scorso dal Senato, introduce il nuovo art. 2 bis che al comma 5 prevede:
6. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 151, comma 7, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile": b) all'articolo 226, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni"; c) all'articolo 227, comma 2, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile"; d) all'articolo 233, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".
Tale modifica comporta che le scadenze legate al rendiconto saranno anticipate rispetto agli attuali temini. Pertanto: - Il rendiconto dovrà essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo; - Il conto del tesoriere e il conto degli agenti contabili interni dovranno essere trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto. |