La Corte di cassazione, con sentenza n. 24924 del 10 ottobre 2008, ha stabilito che l'Ici deve essere pagata anche sulle nuove costruzioni anche se non ancora ultimate. Con sentenza 10 ottobre 2008, n. 24924 , la Corte di Cassazione civile - Sez. tributaria ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale perché la stessa aveva affermato che ai fini dell'ICI l'"iscrizione al catasto ... è un mero obbligo conseguente all'ultimazione dei lavori ma assolutamente autonomo rispetto all'imponibilità".
Per i giudici della Cassazione invece l'iscrizione al catasto edilizio urbano (ora dei fabbricati) di una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento della stessa ad ICI.
Dall'analisi della disciplina vigente in materia ( D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si evince l'irrilevanza, ai fini del suo assoggettamento all'imposta, della idoneità dell'immobile a produrre reddito.
La stessa natura dell'ICI presuppone unicamente il "possesso" di uno o più immobili e tenendo presente che per fabbricato deve intendersi ogni "unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, l'iscrizione costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l'unità sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata all'imposta.
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