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piscino

716 Posts

Scritto - 29/10/2007 :  23:36:14  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Risoluzione Ministero dell'economia e delle finanze 18/10/2007 n. 4/DPF

Imposta comunale sugli immobili, ICI. Applicazione dell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Quesito

Sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’aliquota agevolata ed alla detrazione per abitazione principale ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, (ICI), per un contribuente appartenente alle Forze di Polizia, che ha l’obbligo di residenza presso la caserma, possano essere applicati tali benefici relativamente ad un immobile sito nel territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la caserma ed in cui lo stesso contribuente ha la sua dimora abituale.
In tale fattispecie è necessario far riferimento all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La norma, così come modificata dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Tale norma ha introdotto una presunzione semplice, suscettibile quindi di essere superata da prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
Alla luce di tali principi, per i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia l’unica possibilità per ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale è quella di fornire la prova della dimora abituale nel comune ove è ubicato l’immobile.
Nessun rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alle quali per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente all’imposta di registro, all’Iva e all’Irpef e non possono, pertanto, essere estese all’ICI.


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