La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 63/2008, ha fornito chiarimenti sulla possibilità per un'amministrazione locale di liquidare l'indennità di risultato al segretario comunale, per gli anni pregressi, in assenza però dei relativi criteri di valutazione. In merito, i giudici contabili ribadiscono innanzitutto che l'indennità di risultato è una voce variabile della retribuzione le cui modalità di valutazione e l'entità sono riconosciute solo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati in via preventiva dall'amministrazione. Lo stesso principio è fissato nel Contratto collettivo di lavoro della categoria dei segretari. L'articolo 5, dell' Accordo 7 marzo 2008 , relativo al quadriennio normativo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 prevede la retribuzione di risultato rinviando, per la concreta disciplina, al precedente contratto (CCNL del 2001), che stabilisce quali sono le voci che compongono la retribuzione complessiva dei segretari (tra cui l'indennità di risultato) e definisce le norme sull'ammontare e le modalità di riconoscimento di questo emolumento.
In conclusione, la delibera n. 63/2008 chiarisce che l'indennità di risultato è un elemento retributivo che deve essere corrisposto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all'attività del dirigenti e fissati in via preventiva dall'amministrazione di appartenenza; in caso contrario, l'ente sarebbe responsabile per "erogazione incongrua ed indebita".
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