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piscino

716 Posts

Scritto - 18/10/2007 :  22:45:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La controversia risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19131 del 7 luglio 2007 e depositata il 12 settembre 2007, è sorta a seguito di un avviso di liquidazione notificato da un comune ad una contribuente per il pagamento dell’ICI per l’anno 1996 in relazione ad un appezzamento di un terreno, già dichiarato nel 1995 quale area edificabile.

Nel ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria diprimo grado, la ricorrente ha eccepito, che l’area in questione non era tassabile perché classificata come “standard”, ossia area per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi e quindi vincolata ad esproprio. Il comune ha invece dedotto che tutta l’area era da considerare edificabile, tenuto conto del fatto che gli strumenti urbanistici erano stati adottati ed avevano anche completato il loro iter.

Mentre i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, la Commissione tributaria regionale ha, per contro, accolto le ragioni della contribuente, atteso che l’area controversa, proprio per essere stata qualificata “standard” non aveva alcun valore e, pertanto, non poteva essere assoggettata all’imposta comunale sugli immobili.
Avverso tale sentenza il comune ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che,con la sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007, dopo aver contestato l’inammissibilità del gravame eccepita dal comune, ne ha accolto sostanzialmente le ragioni.
La Suprema Corte, soffermandosi sul concetto di edificabilità di un’area ha, infatti, ricordato che tale concetto “ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Ciò premesso, i giudici affermano che, ai fini dell’applicazione dell’imposta in discorso, non ha alcuna importanza l’attitudine di un bene a produrre reddito o ad aumentare il proprio valore. Tali qualità, infatti, hanno rilevanza solo per la determinazione della base imponibile e, quindi per definire la misura dell’imposta, ossia il quantum, ma non incidono sul presupposto dell’imposta. Una volta, quindi, appurato che la debenza dell’imposta non è collegata alla capacità di un bene di produrre reddito, ne deriva, ad avviso della Suprema Corte, che l’ICI deve essere applicata anche nei confronti delle aree edificabili assoggettate a vincolo urbanistico che le destini all’espropriazione.

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