Ecco la normativa "generale" dei permessi per allattamento della madre.
Riposi giornalieri della madre II datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino/script, due periodi di riposo che vengono accordati in base all'effettivo orario giornaliero di lavoro: # 2 ore se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere, i due periodi di riposo sono anche cumulabili durante la giornata; # 1 ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore. La distribuzione delle ore di riposo durante la giornata deve essere concordata tra la madre ed il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze di servizio. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo. Se durante una giornata lavorativa si fanno delle assenze per qualunque motivo (es. visita medica, scioperi, etc.) i periodi di riposo vengono ridotti rapportandoli all’effettiva prestazione lavorativa.
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Nel pubblico impiego (nella fattispecie il comparto regioni e autonomie locali) la disciplina è diversa??? Grazie. |