L’art.46 del d.l.112/08 pone nuovi vincoli alla P.A. per gli incarichi professionali prevedendo che, fermo restando che le professionalità non siano già disponibili nell’organico, venga prevista una serie di requisiti di elevata qualità anche sotto l’aspetto soggettivo, incarichi e consulenze debbono essere più selettivi con una serie di regole che hanno una ricaduta immediata e diretta sulle professioni. Il livello universitario è ora richiesto come necessario, quindi la specializzazione non può fare a meno del titolo magistrale, quindi diverso dalla laurea breve. L’art.46 del decreto legge si rivolge alle amministrazioni che intendono dare incarichi ad esperti ricordando che la prestazione deve essere altamente qualificata, e così anche il risultato di tale prestazione. Le eccezioni previste sono solo due: Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in due ipotesi: nel caso di contratti stipulati con professionisti che siano iscritti ad albi professionali, oppure quando si tratta di artisti, operatori dello spettacolo, o artigiani; è comunque necessario in ogni caso che venga provata la maturata esperienza nel settore. |