Una società propone decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per richiedere il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo in relazione al “contratto di appalto per la rilevazione dei tributi comunali evasi” che viene revocato dal Tribunale ”in ragione della nullità del contratto per contrasto con le norme imperative in materia di contabilità pubblica degli enti locali”, in quanto mancava di un valido impegno di spesa, per carenza della copertura finanziaria.
Avverso quest’ultima decisione viene proposto ricorso alla Corte di Cassazione nel quale, oltre a questioni di illegittimità costituzionale, i ricorrenti rilevano la irragionevole pretesa, in capo al soggetto privato, dell’obbligo di verifica dell’assunzione dell’impegno. Ciò infatti, si porrebbe in contrasto con i principi di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto e determinerebbe un ingiustificato squilibrio fra le posizioni delle parti, che avrebbero operato in ambito esclusivamente negoziale.
La Corte rileva, innanzitutto che la configurazione di un rapporto contrattuale fra terzo contraente e funzionario che ha autorizzato l’effettuazione dei lavori è riconducibile all’amministrazione e la impegna solo a seguito di una delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria.E che la mancanza di tale “nesso organico con l’apparato pubblico vale ad impedire di ricondurre la fattispecie agli schemi della responsabilità dell’amministrazione”.
Di particolare interesse è un’ulteriore precisazione della Corte, per la quale è priva di pregio la richiesta “applicazione di un principio per il quale il professionista privato avrebbe diritto al compenso in un contratto stipulato con la Pubblica amministrazione”, in quanto, la nullità della delibera ( o l’inesistenza, nel caso di specie) non consente di costituire titolo idoneo alla pretesa del corrispettivo.
Nè può configurarsi, per l’Amministrazione un obbligo all’assunzione del debito fuori bilancio. Al riguardo, il giudice d’appello rileva che ”non avendo l’ente proceduto al formale riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, che costituisce frutto di valutazione di competenza dell’amministrazione, la nullità del contratto d’appalto conseguente alla mancata copertura finanziaria non era stato nemmeno sanata, e, pertanto, il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che aveva autorizzato la prestazione (cfr, tra le altre, cass. n. 355 del 2002; |