Il tetto alla spesa per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato
di Arturo Bianco
Il tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato non si applica agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del DLgs n. 267/2000. In questo modo si ampliano significativamente gli spazi concessi ai comuni ed agli altri enti locali per coprire i propri posti vacanti nella dotazione organica dei dirigenti. E’ quanto ha chiarito la sezione autonomie della Corte dei Conti, con il parere n. 12 dello 11 luglio 2012. Esso esclude espressamente dall’ambito di applicazione della disposizione le elevate specializzazioni, mentre non detta alcun criterio interpretativo sull’assoggettamento a tale tetto del ricorso alle assunzioni a tempo determinato di responsabili nei comuni sprovvisti di dirigenti. Il parere si fonda sul carattere speciale della disposizione e sulla esistenza di specifici vincoli di tipo numerico contenuti nell’articolo 19 del DLgs n. 165/2001, per come più volte modificato, in particola a seguito del DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta.
LE INDICAZIONI Per la Corte dei Conti “la nuova formulazione del comma 6-quater lascia, dunque, intendere che il vincolo numerico legato alla percentuale della dotazione organica riguardi solo le posizioni dirigenziali” e non quelle di alta responsabilità.
Viene tratta la seguente conclusione: “gli incarichi attribuibili non sono soggetti alle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato“; la deroga al tetto numerico alle assunzioni flessibili dei dirigenti può avvenire solo a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato con ciò consumando tali ordinarie facoltà assunzionali, solo per l’anno 2012 in questo caso, in relazione alla scelta di utilizzarle per le altre forme di reclutamento di personale”; “la previsione delle ricadute in termini di spesa del personale della scelta di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del TUEL va attentamente valutata e programmata in quanto la stessa scelta, incrementando la spesa del personale, determina ricadute finanziare sul bilancio dell’ente per tutto il periodo di durata del contratto”. Ed ancora, “il regime assunzionale speciale che il legislatore prevede, in relazione al dato testuale che emerge dalla lettura della disposizione è riferibile solo alle assunzioni, effettuate ex art. 110, del TUEL, che riguardano i dirigenti. Con la conseguenza che le percentuali assunzionali individuate nei primi due periodi, nonché la parziale deroga di cui al terzo periodo e la norma transitoria e derogatoria del quinto periodo del medesimo comma, non operano nei confronti dell’altra tipologia di soggetti contemplati dallo stesso articolo 110, primo comma, ovverosia le alte specializzazioni”. Ancora una volta non viene fornita alcuna indicazione sulle assunzioni a tempo determinato di responsabili nei comuni privi di dirigenti. Ed infine, le “speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall’art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente). Il Collegio, di converso, ritiene che non si sottraggono a detto ultimo vincolo gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma 6-quater”.
Il parere non assume alcuna posizione sulla spesa per le assunzioni ex articolo 110 TUEL dei responsabili nei comuni privi di dirigente. A parere di chi scrive, sulla base dei principi contenuti nella deliberazione della magistratura contabile, si può arrivare ad escludere anche queste voci dal tetto alla spesa per le assunzioni flessibili in quanto le finalità sono le stesse delle assunzioni dei dirigenti, poiché siamo comunque nell’ambito di una norma speciale ed in quanto sono dettati specifici vincoli di tipo numerico per queste assunzioni.
LE CONCLUSIONI La deliberazione afferma il seguente principio: “la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:
1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010 (nda il tetto di spesa individuato nel 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009);
3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti; riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori); contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);
4. gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma, non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo assunzionale di cui all’articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. 112/2008) (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente)”.
Il dubbio interpretativo da cui è scaturita la pronuncia era il seguente: “se le assunzioni dei dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, disciplinate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, siano soggette ai vincoli assunzionali previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 applicabili a tutte le forme di lavoro flessibile e quindi anche al tempo determinato, oppure siano soggette ai normali vincoli assunzionali cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero, in ultima analisi, se siano soggette ad una disciplina derogatoria e speciale rispetto a quelle sopra richiamate”.
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