dal sito www.ancitel.it
DOMANDA: Nel caso di costituzione di un ufficio unico associato tra più comuni (per esempio per il servizio personale o per il servizio di polizia municipale), mediante quindi apposita convenzione che regola i rapporti tra gli enti interssati non obbligati per legge (popolazione superiore ai 5000 abitanti), si dovrà procedere ad una riorganizzazione del personale addetto coinvolgendo dipendenti appartenenti ad enti diversi per svolgere un servizio comune. Il rapporto di lavoro di tali dipendenti, indipendentemente dal fatto che prestino servizio anche per altri comuni, resta con l'ente di appartenenza. Complessivamente il numero dei dipendenti non cambia e dovrebbe rimanere inalterata la spesa complessiva. Si chiede se tali convenzioni (ex art.30 D.Lgs. 267/2000) siano soggette ai vincoli in materia di lavoro flessibile ai sensi dell'art.9, comma 28, D.L. 78/2010.
RISPOSTA: A parere di chi scrive, è pienamente condivisibile l'interpretazione secondo cui il convenzionamento di servizi ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 non rientra nei limiti di cui al comma 28 dellart.9 del D.L. 78/2010, infatti non si tratta di lavoro flessibile aggiuntivo ma di una mera riorganizzazione, in termini di maggiore efficacia, del personale addetto al servizio. |