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85st
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Scritto - 17/07/2012 : 15:46:25
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Anche la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 403/2012/PAR del 21 giugno 2012, si occupa dell'argomento nel rispondere al seguente quesito del Comune di Adria: "... se, per procedere a nuove assunzioni (...) nel corso dell'anno 2012, debba tener conto solo delle cessazioni intervenute nell'anno precedente ovvero se possa 'cumulare', ai fini del calcolo della predetta percentuale, anche le cessazioni intervenute nel 2010, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 52/CONTR/10 e, di recente, dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 2/2012/PAR". La Sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo e, puntualmente, quello interpretativo della stessa Corte, esprime il seguente avviso:
"Ritiene questa Sezione che l'ente che, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un'ottica di concorso alla riduzione della spesa - ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall'art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) - sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all'altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni nn. 2/2010/QMIG e 3/2010/QMIG), e che abbia rispettato, altresì, il limite percentuale dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente (art. 76, comma 7, primo enunciato, D.L. n. 112/2008), deve poter effettuare nuove assunzioni nella misura del 40% dell'ammontare complessivo della spesa corrispondente a tutte le cessazioni intervenute dal 2010 e non reintegrate":
Nel parere sono riepilogati tutti i presupposti necessari affinchè l'amministrazione possa procedere ad assunzioni e, soprattuto, la Sezione esprime motivazioni fortemente critiche rispetto ad una possibile differente interpretazione (rispetto a quella sopra sintetizzata) mettendo in evidenze le conseguenze esorbitanti che ne scaturirebbero: inammissibile compromissione dell'autonomia organizzativa degli enti locali, esercizio 'forzoso' delle facoltà assunzionali di anno in anno in contrasto con una adeguata attività di programmazione e verifica del fabbisogno di personale, eccessiva riduzione degli organici e compromissione delle funzioni fondamentali dell'ente, sperequazioni tra enti di diverse dimensioni, potenziale azzeramento della spesa di personale nel medio-lungo periodo. |
Valeriana |
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85st
648 Posts |
Scritto - 02/08/2012 : 14:38:01
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La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 488/2012/PAR del 24 luglio 2012, su quanto in oggetto, si allinea ai pronunciamenti di altre sezioni regionali che hanno ritenuto valevoli (nella fattispecie) i principi espressi dalle sezioni riunite. In conclusione:
"... la Sezione ritiene che i resti, relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall'ente in applicazione dell'articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, possano cumularsi con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad espletare, nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali, la procedura finalizzata all'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato".
http://www.publika.it/data2/file/494_02.08.2012_488_2012_PAR_Roncade.doc |
Valeriana |
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