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 Il fondo per i dirigenti
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tpa

390 Posts

Scritto - 12/07/2012 :  18:38:30  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito ancitel.it


DOMANDA:
La dotazione organica di questo Ente prevede, attualmente, n. 9 posti di qualifica dirigenziali di cui solo 5 coperti da unità di ruolo. Poiché la normativa in vigore consente la copertura di posti di qualifica dirigenziale ex art.110 del TUEL entro il limite del 20% dell'organico dirigenziale "fermi restando gli altri vincoli e limiti previsti in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo determinato" l'Ente potrebbe considerare, in alternativa alla tenuta ad interim, la possibilità di accorpare alcuni uffici riducendo di 1 posto la dotazione anzidetta. Ciò premesso e avuto riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2bis, della legge 122/2010 si chiede di conoscere: - se la soppressione di posti di qualifica dirigenziale con conseguente incremento di funzioni e responsabilità in capo ad altri dirigenti possa comportare obbligo di riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ora prevista nel caso di "riduzione del personale in servizio" - se, ove occorra ridurre la consistenza del Fondo, si possa procedere con modalità diverse da quelle indicate dalla circolare del MEF n. 12 del 15.4.2011, posto che l'affidamento di funzioni aggiuntive ad altra struttura dirigenziale dovrebbe comportare incremento di valore della corrispondente retribuzione di posizione.


RISPOSTA:
In riferimento al quesito posto si sottolinea che lil Ministero dell'economia, nella circolare n. 12/2011 relativamente ai dirigenti, ha precisato che "la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.". Si ritiene dunque che in caso di accorpamento di funzioni, con coseguente soppressione della posizione dirigenziale, occorra procedere alla decurtazione del fondo tenendo conto però del fatto che una quota parte delle risorse precedentemente destinate a remunerare la specifica posizione dirigenziale dovrà compensare le funzioni aggiuntive attribuite ai dirigenti.

Amedeo
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