Dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 5 giugno 2012, n. 3308 si ha conferma dei seguenti principi: - in presenza di una graduatoria di concorso valida, la facoltà di non avvalersene deve essere supportata da una adeguata motivazione (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decisione n. 14/2011); - diversamente, l'esistenza della graduatoria (che limita o addirittura esclude la libertà di indire un nuovo concorso) non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità, in quanto modalità alternativa di reclutamento mediante la quale, tra l'altro, si realizza solo il trasferimento di personale e non nuova assunzione. |