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390 Posts

Scritto - 28/05/2012 :  13:56:50  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il direttore generale e, negli enti locali che ne sono sprovvisti, il segretario, da aprile (e fino a quando l'amministrazione non si sarà data una norma regolamentare) sostituiscono gli uffici in caso di mancata risposta entro i termini alle istanze presentate dai cittadini. È il principale e immediato effetto dell'entrata in vigore della legge 35/2012, di conversione del Dl 5/2012 sulla semplificazione. Con questa norma il legislatore offre ai privati uno strumento aggiuntivo di tutela nei casi di silenzio-rigetto delle amministrazioni che si aggiunge alla possibilità di ricorso al Tar.

La nuova regola chiede alle amministrazioni di individuare il dirigente, o i dirigenti, che si sostituiscono a quelli competenti nel caso di mancata risposta. Fino a quel momento la norma si applica comunque e prevede l'automatica individuazione del dirigente-sostituto nel dirigente generale o, in mancanza, nel dirigente competente o, in mancanza, nel funzionario più elevato.

Negli enti locali, in cui la dirigenza non è articolata su due ruoli, i compiti di coordinamento affidati a direttori generali e segretari possono essere considerati per molti versi analoghi a quelli affidati nelle amministrazioni statali al dirigente generale. Questa opportunità si applica a tutti i procedimenti avviati a istanza di parte, salvo quelli tributari o relativi ai giochi.

Occorre chiarire se questa esclusione si può estendere anche ai procedimenti che riguardano entrate extra tributarie, quali ad esempio i canoni e le tariffe.

Per attivare il nuovo istituto occorre una richiesta proveniente dal privato interessato. Il dirigente-sostituto deve garantire la risposta entro un termine massimo pari alla metà della scadenza ordinaria: manca una specifica sanzione in caso di suo inadempimento. Egli può provvedere direttamente, avvalersi degli uffici o nominare un commissario ad acta.

La norma determina un trasferimento di competenza e individua una sorta di organo straordinario. La possibilità di nomina di un commissario ad acta è una previsione inedita. Solleva qualche perplessità, quanto meno in termini di opportunità e di costi aggiuntivi, la possibilità di individuare come commissario ad acta un soggetto esterno all'ente. Il dirigente individuato come sostituto deve inoltre annualmente informare l'ente dei procedimenti in cui si è sostituito: ovviamente se ne deve tener conto nella valutazione dei dirigenti.

La norma prevede due vincoli ulteriori. In tutti i provvedimenti adottati occorre indicare il termine previsto dall'ordinamento e quello effettivo, e le sentenze che condannano le Pa in caso di silenzio rigetto devono essere trasmesse telematicamente alla Corte dei Conti: non è individuato il destinatario, ma si deve ritenere che sia la Procura in quanto la comunicazione serve a verificare l'esistenza di possibili profili di responsabilità amministrativa.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo
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