Il Forum del Governo Locale - Limite assunzione del 20 per cento
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
Username:
Password:
salva la Password
Hai dimenticato la Password? | Amministratore

 I Forum
 Gli Enti Locali
 Personale
 Limite assunzione del 20 per cento
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Autore Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic

piscino

716 Posts

Scritto - 12/04/2012 :  20:50:38  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Vorrei segnalare questo interessante intervento di Gianluca Bertagna (www.gianlucabertagna.it)

La Corte dei conti della Puglia ha redatto un’ottima delibera riassuntiva sul limite del 20% alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti soggetti a patto di stabilità.

Con la deliberazione n. 02/PAR/2012 del 16 gennaio 2012, la Corte risponde ai quesiti del Comune di San Marzano di San Giuseppe riferiti al calcolo del 20% delle cessazioni che determina la capacità assunzionale dell’ente, come previsto dall’articolo 14, comma 9, del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Le richieste di parere si possono così riassumere:

- se, ai fini di una nuova assunzione nel 2012, si possa tener conto di tutte le cessazioni verificatesi nel 2010 e nel 2011 o se, invece, debbano essere considerate esclusivamente quelle del 2011

- eventualmente, se le cessazioni del 2010 debbano essere computate nel 20% o, se, a tal fine, vada preso in considerazione il saldo del turn over del medesimo anno.

La Corte, richiamate le pronunce della Sezione Autonomie n. 8/scriptUT/2008 del 4.7.2008 e delle Sezioni Riunite n. 52/CONTR/2010 dell’11.10.2010, afferma quanto segue:

“Il Collegio ritiene,…., che debba accogliersi un’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che oltre ad ispirarsi ai principi basilari di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, meglio si attaglia alla finalità della norma, che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dai commi 562 e 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva (Sezione Controllo Puglia, deliberazione n. 80/PAR/2011 del 15/09/2011).

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 167/2011/PAR del 31/03/2011 resa in sede consultiva, ha osservato che l’anno di riferimento considerato dall’art. 14, comma 9, è il 2010 che costituisce il primo anno di riferimento utile e pertanto per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011 i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010, mentre con riguardo agli anni successivi al 2011 valorizzando la nozione di ‘anno precedente’ riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno precedente”

Relativamente al secondo quesito: “Il Collegio specifica,…., che nell’esercizio 2010 le assunzioni potevano avvenire, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a prescindere dalle cessazioni poichè la disposizione dell’art. 14, comma 9 vige dall’anno 2011 ed il calcolo deve iniziare dalle cessazioni verificatesi nel 2010. Quindi, come chiarito anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 549/PAR/2011 del 28/10/2011, dal tenore letterale della norma e dall’esigenza perseguita dal legislatore si desume che il riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni”.


eugenio@piscino.it

katia74kp@libero.it

165 Posts

Scritto - 17/04/2012 :  09:32:10  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
non ho capito bene ... ma allora per le assunzioni 2012 si prende a riferimento solo le cessazioni 2011 o anche quelle del 2010, se nel 2011 non si sono effettuate delle assunzioni?
Vai ad inizio pagina
  Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Vai a:
Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato