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85st

648 Posts

Scritto - 01/04/2012 :  17:21:32  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia con la DEliberazione nr 2/2012 PAR ha precisato quanto segue:

il Collegio ritiene che debba accogliersi un’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che oltre ad ispirarsi ai principi basilari di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, meglio si attaglia alla finalità della norma, che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dai commi 562 e 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva (Sezione Controllo Puglia, deliberazione n. 80/PAR/2011 del 15/09/2011).

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 167/2011/PAR del 31/03/2011 resa in sede consultiva, ha osservato che l’anno di riferimento considerato dall’art. 14, comma 9, è il 2010 che costituisce il primo anno di riferimento utile e pertanto per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011 i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010, mentre con riguardo agli anni successivi al 2011 valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.

Valeriana
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