dal sito logospa.it
La Corte dei conti per la Toscana con deliberazione 3 del 17 gennaio 2012 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune di Campi Bisenzio in merito alla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, come modificato dall’art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, nella parte in cui impone di calcolare le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.
La Corte ha dichiarato che "la quota dei ricavi percepiti da una società concessionaria di servizi pubblici va conteggiata al denominatore.
La quota degli introiti da tariffa riferibile al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell’ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall’ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell’ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell’ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio.
Il metodo delineato va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, del codice civile, poiché permette, in ogni caso, di parametrare la spesa da calcolare al singolo socio ente locale”. |