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vincenti

1029 Posts

Scritto - 20/02/2012 :  15:43:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito civicasrl.it


La Corte dei Conti della Toscana si è espressa circa la corretta interpretazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, così come modificato dall'art. 20, comma 9, del D.L. 98/2011.

In ordine al corretto calcolo dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente, la delibera n. 3/2012 depositata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana, ha dichiarato che la quota dei ricavi percepiti da una società concessionaria di servizi pubblici va conteggiata al denominatore.

I magistrati contabili hanno spiegato che il costo del personale da imputare ai singoli Comuni si ottiene applicando al totale della voce B9 del conto economico la percentuale di incidenza dei ricavi associati agli utenti di ciascun ente proprietario sul valore della produzione: la stessa quota di ricavi deve essere sommata alla spesa corrente del Comune, per ché se esso incamerasse direttamente la tariffa, tale somma andrebbe ad incrementare la spesa corrente.
Ciò che deve evitarsi, secondo la Corte, è che si creino differenze a seconda del modulo di gestione adottato dal singolo Comune (esternalizzazione o internalizzazione del servizio pubblico): pertanto, tale metodologia deve essere applicata per ciascun organismo partecipato di cui l'Ente Locale detenga il controllo (ex art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.).

Per le Unioni di Comuni, invece, deve precisarsi che esse sono sottoposte ai limiti di spesa di personale previsti per gli enti non soggetti al Patto di Stabilità interno; contemporaneamente, però, il consolidamento dei conti del Comune con entità esterne si applica solo alle società. Per esse, pertanto, stante l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (secondo cui le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare del 2004), va effettuato un confronto della spesa di personale dei Comuni con quella dell'Unione; analogamente, anche il criterio delle cessazioni dell'anno precedente deve essere riferito alla somma delle interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute sia nei Comuni che nell'Unione. Infatti, visto che non esiste una disposizione esimente per le Unioni di Comuni, esse devono essere considerate come enti locali singolarmente intesi (Corte dei Conti, sezione controllo Toscana, Delibeazione n.7/2012).

FONTE: IL SOLE 24 ORE

g.vincenti
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