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tpa

390 Posts

Scritto - 07/02/2012 :  12:37:25  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito www.publika.it

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 febbraio 2012, ha definitivamente approvato il testo del decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo" (si veda comunicato n. 13 del 3.2.2012), in attesa di pubblicazione in G.U. nei prossimi giorni.
Le norme in materia di personale sono le seguenti:

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1478, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore."

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.";

b) al comma 3, le parole: "è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";

c) al comma 4, le parole: "può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" è sostituita dalla seguente: "emerga";

d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

Amedeo
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