La spesa del personale delle societa’ degli enti locali
di Arturo Bianco
Ai fini della determinazione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente degli Enti Locali si devono considerare anche gli oneri sostenuti dalle società controllate che sono destinatarie dell’affidamento diretto della gestione di servizi pubblici locali e/o che svolgono compiti di natura strumentale nei confronti delle P.A.. Le modalità di applicazione di questa disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011 sono state fornite dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti, con il parere n. 14 del 28 dicembre 2011. Ricordiamo che tale parere era stato richiesto dalla Sezione regionale di controllo della Toscana. L’importanza del parere sta nei chiarimenti che vengono forniti, in particolare, sulla definizione dell’ambito delle società comprese e sulle modalità di calcolo della spesa del personale delle società da sommare a quella dell’Ente Locale.
LE SOCIETA’ Questo vincolo si applica alle seguenti società:
“partecipate in modo totalitario da un Ente pubblico o da più Enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive prevalentemente di risorse provenienti dall’Ente Locale (o da più Enti Locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito, per non meno dell’80%, da corrispettivi dell’Ente proprietario”; “società che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi pubblici locali”.
Il parere evidenzia, inoltre, che “l’esclusione delle società che hanno ricevuto l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva è basata sul presupposto che la gara può assicurare la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all’attuazione del principio del buon andamento, posto dalla Costituzione con l’articolo 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale”. Assai importante il seguente chiarimento: “sono da considerare controllate le società nelle quali l’Ente Locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, oppure voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante, con esclusione di quelle sulle quali tale influenza è esercitata attraverso altra società, in base a particolari vincoli contrattuali (pur considerate controllate in base all’articolo 2359, comma 1, numero 3, codice civile)… si ritiene di valorizzare il requisito, espressamente previsto dalla Legge, della partecipazione diretta dell’Ente nella società. Di conseguenza, si dovrà tenere conto anche delle società partecipate che hanno natura di holding, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre non rilevano gli altri affidamenti (di natura indiretta) posti in essere dalla holding rispetto alle società del gruppo”. Sempre sulla base dell’articolo 2359 del codice civile, sono considerate controllate le società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; quelle in cui un’altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle in cui le stesse “sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” (ambito escluso dal parere in esame). Lo stesso articolo dispone, inoltre, che, ai fini delle due prime ipotesi, si devono calcolare “anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. Ed infine che “sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. Da sottolineare le seguenti 2 importanti conseguenze determinate dal parere: le aziende speciali sono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione e non si considerano controllate le società in cui la partecipazione azionaria pubblica locale si realizza attraverso una società c.d. holding, cioè non direttamente.
LA SPESA Fino alla concreta applicazione del recente D.Lgs. n. 118/2011, sulla armonizzazione dei principi contabili, e della indicazione di carattere generale, in esso contenuta, del consolidamento dei risultati tra Ente Locale e società partecipate, nonché, in termini di carattere generale, con riferimento a tutti gli strumenti operativi, quindi del fatto che lo stesso provvedimento prevede una sperimentazione biennale, al termine del quale periodo potranno essere adottati schemi di bilancio consolidato, occorre fare riferimento a modalità che si ricavano dai principi di carattere generale. Il parere accoglie la tesi “secondo la quale, acclarato l’obbligo societario di predisporre bilanci sulla base del principio di competenza economica di cui all’articolo 2423 bis del codice civile, debba farsi riferimento al dato ufficiale ricompreso nel conto economico della società stessa, senza alcuna detrazione a titolo di accantonamenti o fondi diversi”. Si chiarisce in modo assai preciso che “i dati rilevanti ai fini del computo possono essere tratti dai questionari allegati alle relazioni degli organi di revisione al rendiconto dell’Ente Locale”. Il parere chiarisce che va individuato nei corrispettivi “a carico dell’Ente, desumibili dai questionari delle Linee guida, lo strumento che consente di attribuire al medesimo le spese di personale della società che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati a fronte di quel corrispettivo. Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun Ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti”. Viene definito il seguente metodo di calcolo: “il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’Ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell’Ente. Per il calcolo dell’incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’Ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’Ente”. In questo modo si agisce unicamente sul numeratore, cioè le spese del personale, lasciando da parte il denominatore, cioè le spese correnti. Il parere precisa, infine, che questo calcolo deve essere effettuato per ciascun organismo partecipato, sia che si tratti di “società posseduta da uno o più Enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’Ente”.
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