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giannit

52 Posts

Scritto - 14/01/2012 :  17:21:15  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Ho un dubbio sull’applicazione dell’art. 31 comma2 nel mio comune (11 dipendenti totali dei quali tre responsabili)

Il comma 6 art. 19 primo periodo del dlgs 150/2009 afferma :

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (le fasce per produttività e risultato) non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici (in origine 8 ndr) e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque.

Tale esclusione è stata ritenuta da subito applicabile al mio comune anche se in realtà l’art. 31 (Norme per gli enti territoriali ed il SSN) comma 2 al tempo diceva solo diceva solo:

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre

Mentre è solo con le modifiche introdotte dal dlgs 141 del 01/08/2011 che è stata aggiunta l’ulteriore frase :
Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.

Che però oltre che stabilire l’esclusione all’inizio riportata del sistema delle fasce in relazione al numero dei dipendenti affermava ed afferma ancora:

In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente
In ogni caso quindi la distribuzione della produttività non può essere collegata alla sola valutazione individuale ma è necessario un parametro preventivo che determini che la quota maggiore della produttività vada ad un numero limitato di dipendenti e solo una quota minore a tutti (ferma restando la proporzionalità in entrambi i casi alla valutazione) .

Ora l’art. 6 comma del Dlgs 141/2011 stabilisce che l’applicazione delle fasce si applica a partire dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali ad esaurirsi del blocco fino al 31/12/2014.
Le domande sono:
1)il rinvio dell’applicazione del sistema delle fasce permette una applicazione volontaria anticipata? Mi sembra di no.
2)anche il criterio della quota prevalente slitta alla tornata di rinnovi contrattuali? Io credo di no.
3) a quel punto quale meccanismo diverso dalla fasce è possibile attuare?
4) e se un comune aveva previsto le fasce, (magari perchè superando il numero dei dipendenti previsto per la loro disapplicazione non si era posto il problema , o perché non ha considerato la disapplicazione .. applicabile al comune) ed ora non le può applicare, cosa farà?
gianni

Giannit

Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 15/01/2012 :  19:22:55  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Qualche considerazione.

1. Io non vedo problemi per l'anticipazione delle fasce. D'altronde tanti sistemi di valutazione pre-vigenti alla riforma prevedevano erogazioni di somme in fasce di punteggio. Senza obbligo di fasce, l'utilizzo del fondo va però contrattato.

2. Io ritengo che il comma 6 dell'art 19 vada letto tutto insieme, ovvero che quel "in ogni caso, ecc. ecc." sia riferito al solo caso in cui ci sono meno dei dipendenti e dirigenti indicati.

3. ...

4. Mantiene le fasce nel suo regolamento o sistema, ma entreranno in vigore con la prossima tornata contrattuale. Nel frattempo i compensi verranno erogati sulla base delle scelte della contrattazione.

Edited by - Gianluca Bertagna on 16/01/2012 07:24:06
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giannit

52 Posts

Scritto - 15/01/2012 :  20:14:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie. Ma una ulteriore domanda. Per i responsabili (in comune senza dirigenti) come si fa? La disposizione del CCNL che lega l'indennità di risultato ad un range percentuale su quella di posizione, individualmente per ciascun soggetto interessato si applica ancora oppure no? L'art. 65 comma 4 del dlgs 150 norma la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi .. esiste una norma equivalente anche per quelli nazionali? Ed infine: qual'è il senso dell'anno di limbo previsto dal comma 4 tra il termine di adeguamento dei contratti integrativi e la cessazione della loro efficiacia?
Grazie
Gianni
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