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 EMENDAMENTO AL DL 93/2008
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carla

94 Posts

Scritto - 19/06/2008 :  11:56:10  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
In sede di conversione in legge del DL 93/2008, è stato approvato il seguente emendamento all'art.1:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Nel nostro comune, da regolamento si paga l'ICI sul garage della prima casa. Da ieri comunichiamo agli utenti che il ritardato versamento (per la prima casa) porta all'applicazione delle sanzioni. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo aspettare la conversione in legge e vedere se l'emendamento verrà inserito? E nel caso non lo fosse? Facciamo perdere al contribuente l'opportunità del ravvedimento operoso, ed applichiamo noi le sanzioni?

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 30/06/2008 :  09:40:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi pare strano che abbiate regolamentato che nessuna pertinenza alla prima abitazione sia da considerare quale abitazione principale.
Il codice civile le assimila tutte mentre il regolamento le puo' indicare ( una ed una sola , oppure solo un C6 oppure anche i C2 etc etc ) non credo pero' il regolamento possa derogare a principi civilistici di ordine fgenerale non " identificando quali" ma "non assoggetandone alcuna".
Cio' premesso ed a mio esclusivo avviso stante la confusione della norma cosi' come e' nata e soprattutto nei tempi in cui e' stata modificata la modifica ( dal 1.33 per mille alla abrogazione totale) qualsiasi cittadino in presenza di accertamento per ritardato pagamento in sede di commissione tributaria sollevera' ( e giustamente) la non assoggettabilità alla sanzione per " incertezza della norma " che di fatto esiste in quanto se tutto fosse chiaro perche' emendare un DL gia' chiarissimo ?
Secondo me i tardivi pagamenti per abitazioni principali e loro pertinenze in tempi ragionevoli ( e 30 gg mi paiono ragionevoli) non sarebbero stati da sanzionare a prescindere dalla conversione in legge del DL con l'emendamento proposto.
Rammento che la sanzione tributaria non penale ha scopo punitivo ed afflittivo ( proprio perche' mutuata dal sistema penale) ma perche' volete punire chi " non sapeva come fare perche' si capiva poco o nulla"
Il principio economico del tributo è il suo pagamento in riferimento a quanto posseduto e colpito dall'imposta , il principio afflittivo della sanzione è punire chi volontariamente omette a fronte pero' di norme certe.
Stante il periodo per poter accertare il 2008 attenderei la conversione in legge del DL prima di muoversi e potendo attenderei quanto ho indicato che rimane pero' una mia umile ed esclusiva opinione.
Buon lavoro.

Paolo
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