dal sito di Gianluca Bertagna
Una delle domande che più mi è stata posta è se esiste ancora la possibilità di “derogare” dalle limitazioni sulle assunzioni di personale tramite il lavoro flessibile (tempo determinato, cfl, somministrazione, ecc. ecc.) per servizi infungibili ed essenziali così come era stato indicato dalla Corte dei conti Sezioni riunite nella Delibera n. 46/2011.
Dal 1 gennaio 2012 vale anche per gli enti locali l’obbligo di avvalersi di tali forme lavoratire e co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (nel sito sono presenti diversi post sull’argomento).
Ma è possibile derogare in qualche caso da tale vincolo?
La risposta per me è no. La norma è chiara. Fin troppo. E sembra pure evidente come il legislatore, con la modifica e l’inclusione degli enti locali nella limitazione, abbia proprio voluto mettere un paletto preciso, che in precedenza (soprattutto dopo quella Delibera) era diventato “indefinito” |