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carla

94 Posts

Scritto - 17/06/2008 :  18:13:53  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Al 31.12.2008 nel nostro comune andrà a scadere un contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità. La società concessionaria del servizio, richiede la proroga o la rinnovazione del contratto in scadenza "per un congruo numero di anni" sulla base di articolate valutazioni di diritto che fanno riferimento:
- all'art. 10 comma 2 della L. 448/2001
- all'art. 143 del codice degli appalti
- all'art. 3, comma 25, del DL 30/09/2005 convertito con L. 248/2005, che (secondo l'interpretazione della società concessionaria del servizio) "costituisce non già la scadenza temporale dei contratti prorogati, bensì il termine ultimo entro il quale gli enti locali hanno facoltà di adottare gli atti di proroga dei contratti in corso:
- all'art. 23 della L. 62/2005 con cui è stata soppressa la facoltà di proroga generalmente prevista per i contratti di fornitura di beni e servizi, per poi statuire che gli enti locali, fino al 31 dicembre 2010, possono tuttavia prorogare i soli contratti affidati per la riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali.

Alla luce di tutto questo groviglio di norme, è ancora possibile per l'ente rinnovare il contratto in essere? Oppure sono intervenute nuove disposizioni normative che hanno modificato tutto ciò?

P.S.: spero che qualcuno possa darmi una risposta: è da un po' che pongo quesiti in diverse materie, senza alcun esito (almeno un segno!)

Grazie

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 02/07/2008 :  12:46:35  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ritengo nel caso che :
- l'art.10 comma 2 della L.448/2001 recita "....i comuni che abbiano in corso....possono avvalersi previa negoziazione dei contratti in essere dei titolari dei medesimi rapporti.... etc "
In assenza di indicazioni contrarie ritengo che la negoziazione contrattuale cui la norma si riferisce rigurada non solo lw condizioni economiche dell'affidamento originario ma anche lo "spostamento in avanti" del termine del contratto base mutuando il meccanismo previsto dall'art.143 comma 8 del Dlgs 163/2006 ( che riproduce il pre vigente art.19 comma 2 bis della legge 109/94)
-'art.143 del codice degli appalti prevede che le stazioni appaltanti possano determinare nuove condizioni di equilibrio nel rapporto di concessione anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.
- si aggiunga che l'art.3 comma 25 del DL 30.09.2005 ( in legge 248/2005) non limita la facolta' di proroga ma introduce un criterio di inderogabilita' della data del 31.12.2010.
Quindi se " fino al 31.12.2010 possono essere prorogati ...etc etc , tale data non costituisce la scadenza tempoale dei contratti prorogati ma il termine ultimo entro il quale gli enti locali hanno facolta' di adottare atti di proroga dei contratti in essere.

Si pensi che il legislatore il 18.04.2005 ( art.23 della Legge 62/2005) ha soppresso la facolta' di proroga salvo dopo sei mesi (21.12.2005) stabilire che gli enti locali possono prorogare fino al 31.12.2010 i soli contratti per la riscossione dei tributi e delle altre entrate : tanto significa che si e' voluta da un lato inibire le proroghe generalizzate dei contratti e sospendere dall'altra l'inibitoria fino al 31.12.2010 per i soli contratti riferiti alle entrate.

Dal che il perdurare per gli enti locali della possibilita' di prorogare le scadenze dei contratti fino al 31.12.2010 ( cio' significa che posso prorogare il 30.12.2010 per uno, tre o piu' anni )

Per notizia ho provveduto a prorogare in tal senso contratti per pubblicita' ed affissioni nonche' Cosap ( che non e' tributo ma altra entrata comunque prevista ) con scadenze di ben oltre il 31.12.2010.
Non esiste nulla che abbia a tutt'oggi variato le norme che hai citato.

Paolo
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