da Publika.it
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 12.12.2011 n. 6494, riprende i seguenti principi generali che regolano il corretto espletamento delle procedure pubbliche di reclutamento: - la Commissione non può fissare criteri di valutazione dei titoli dopo che sono noti i nomi dei concorrenti - la Commissione non può fissare criteri di valutazione nuovi (che, quindi, non siano mera specificazione) rispetto a quelli predefiniti nel bando - la fissazione a posteriori di sub criteri impedisce ai concorrenti (a domande già presentate) di indicare titoli (ritenuti non valutabili in base al bando) |