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piscino

716 Posts

Scritto - 11/06/2008 :  23:03:23  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Vi segnalo quest'articolo apparso su ItaliaOggi del 7 giugno.


La Consulta boccia i commi 588-590 della Finanziaria '07
Norme sul monitoraggio illegittime

La Corte costituzionale continua a scardinare la Finanziaria 2007. Questa volta nel mirino della Consulta è finito il pacchetto di norme (commi da 587 a 591 della legge n.296/2006) voluto dall'ex ministro Linda Lanzillotta per monitorare le partecipazioni detenute da regioni ed enti locali in società e consorzi.
A rivolgersi alla Corte sono state le province autonome di Trento e Bolzano secondo cui le norme, lungi dal contenere principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, avrebbero invece introdotto disposizioni di dettaglio «direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli» e per questo illegittime in quanto lesive delle competenze legislative primarie attribuite alle due province.
I giudici costituzionali con la sentenza n.190/2008, depositata ieri in cancelleria e redatta da Giuseppe Tesauro, hanno accolto quasi in toto le tesi degli enti locali, salvando solo il comma 587 e il 591 e dichiarando invece incostituzionali i commi da 588 a 590 della legge. Ciò significa che resta in vigore per gli enti l'obbligo di comunicare annualmente alla Funzione pubblica i dati sulle partecipazione a consorzi e società (le informazioni, prevede poi la Finanziaria 2007, devono essere pubblicate sul sito del dipartimento di palazzo Vidoni e il ministro della funzione pubblica deve riferirne annualmente alle camere ndr).

Ma scompare tutto l'apparato sanzionatorio previsto dalla manovra nel caso di inadempimento delle amministrazioni. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati, la legge n.296/2006 vietava agli enti la possibilità di erogare somme a qualsiasi titolo in favore del consorzio o della società (comma 588). La violazione di quest'ultimo divieto veniva a sua volta sanzionata con la detrazione dai trasferimenti erariali di una cifra pari alle spese sostenute nell'anno dalle amministrazioni (comma 589).

Per la Consulta si tratta di norme di dettaglio che non potevano trovare collocazione in una legge finanziaria. «La violazione dell'obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della regione o dell'ente locale», si legge nella sentenza. «Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca, come affermato dal comma 590, principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le regioni e le province autonome». Stesso discorso per il comma 589 che sanziona, con la detrazione di fondi erariali, la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali.
Anche in questo caso, dice la Corte, non c'è alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a regioni ed enti locali. «La previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica», concludono i giudici, «ed è quindi lesiva dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale».


eugenio@piscino.it


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