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 Ici e assimilazione
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 04/06/2008 :  23:48:43  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Nel nostro regolamento Ici è previsto che all'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale (senza detrazione ex 103 euro).
Nella delibera Ici è scritto questo ma è specificata l'aliquota (5 per mille) che poi è la stessa dell'abitazine principale.
Secondo voi sono, ora, esenti anche questi immobili?
Grazie

g.vincenti

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 05/06/2008 :  10:09:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho avuto casi analoghi e cio' che ho dedotto e' quanto segue:
Vero e' che l'identificazione delle abitazioni principali e loro pertinenze e' stato demandato con il recente decreto ai regolamenti comunali ma e' altrettanto vero che ad un soggetto passivo puo' corrispondere una e una soltanto abitazione principale.
Lo dimostra i fatto che il soggetto 1)non puo' avere il dono dell' ubiquita' 2) l'applicazione di una aliquota ridotta per particolari casi come il tuo non assimila lo stesso trattamento dell'abitazione principale , infatti in tali casi non si applica correttamente la detrazione.
In ultima analisi cio' che e' concesso in comodato a parenti puo' avere un trattamento di favore ( potevi anche inserire una aliquota nel mezzo tra ordinaria e abitazione principale e la coincidenza con l'aliquota ridotta per abitazione principale e' nel diritto un accidente e nulla piu') ma tale trattamento non puo' identificare l'immobile quale abitazione principale poiche' il soggetto passivo in caso di comodato e' sempre il proprietario che come tale puo' fruire di una ed una sola abitazione principale , quella in cui ha la residenza .
Per i motivi suesposti tali immobili pagheranno l'aliquota ridotta ( il 5 nel tuo caso) poiche' previsto nel regolamento ma non saranno esenti dall'imposta .

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 05/06/2008 :  10:10:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho avuto casi analoghi e cio' che ho dedotto e' quanto segue:
Vero e' che l'identificazione delle abitazioni principali e loro pertinenze e' stato demandato con il recente decreto ai regolamenti comunali ma e' altrettanto vero che ad un soggetto passivo puo' corrispondere una e una soltanto abitazione principale.
Lo dimostra i fatto che il soggetto 1)non puo' avere il dono dell' ubiquita' 2) l'applicazione di una aliquota ridotta per particolari casi come il tuo non assimila lo stesso trattamento dell'abitazione principale , infatti in tali casi non si applica correttamente la detrazione.
In ultima analisi cio' che e' concesso in comodato a parenti puo' avere un trattamento di favore ( potevi anche inserire una aliquota nel mezzo tra ordinaria e abitazione principale e la coincidenza con l'aliquota ridotta per abitazione principale e' nel diritto un accidente e nulla piu') ma tale trattamento non puo' identificare l'immobile quale abitazione principale poiche' il soggetto passivo in caso di comodato e' sempre il proprietario che come tale puo' fruire di una ed una sola abitazione principale , quella in cui ha la residenza .
Per i motivi suesposti tali immobili pagheranno l'aliquota ridotta ( il 5 nel tuo caso) poiche' previsto nel regolamento ma non saranno esenti dall'imposta .

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 06/06/2008 :  10:37:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi devo assolutamente ricredere in quanto da una attenta lettura della norma originaria ( Dlgs 446/97 art.59 lettera "e") viene usata la congiunzione "od" e non "e" .
E' quindi evidente che se nella deliberazione di assimilazione ai sensi del succitato riferimento si e' applicata la medesima aliquota dell'abitazione principale e non anche la detrazione tanto e' sufficiente per equiparare tali abitazioni ad abitazioni principali che quindi diventano esenti.
Avevo in memeoria che le due fattispecie ( aliquota ridotta + detrazione) dovessere coesistere invece la norma stabilisce essere sufficiente per l'equiparazione la sola aliquota ridotta.

Paolo
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