La Corte dei conti per il Piemonte, con Deliberazione del 29 settembre 2011 n. 119, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti in merito al pagamento del mutuo di una società partecipata.
La Corte chiarisce che l'assunzione di mutui è consentita agli enti locali solo per spese di investimento e non rientra evidentemente in tale finalità la copertura di perdite di società non produttive o, comunque, riconducibili a una cattiva gestione e ai conseguenti risultati economici negativi per la società. L'assunzione, pertanto, dell'obbligo di rimborso, da parte degli enti locali, delle rate di un mutuo contratto da un soggetto terzo, quale la società partecipata, equivale a un indebitamento degli enti medesimi. |