La Corte dei Conti per la Lombardia ha risposto ad una richiesta di parere posta dal Comune di Arcene (BG) relativa alla riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010. In particolare chiede:
“a) se la riduzione delle risorse destinate nell’anno 2011 al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nello stesso Anno 2011, di cui all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, e stante la decorrenza della stessa disposizione legislativa 1° gennaio 2011, debba prendere a riferimento solo ed esclusivamente il personale cessato o che cesserà nel corso dell’Anno 2011 oppure, stante il riferimento della disposizione suddetta al “… corrispondente importo dell’anno 2010…” debba prendere a riferimento anche il personale cessato nel 2010;
b) se la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, dí cui all'art. 9, comma 2-bís, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica anche nelle ipotesi di mobilità esterna - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse i cui all'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”.
Per la Corte la questione sottesa al quesito in esame, invece, verte su un differente aspetto, qual è quello della necessità di considerare il dipendente che, avvalsosi dell'istituto della mobilità esterna, opera presso diverso ente ai fini del conteggio della riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, da far confluire nel Fondo annuale delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Partendo dal presupposto che tale conteggio avviene in base al numero di dipendenti in servizio presso l'ente, la Sezione ritiene che precipuo criterio di computo debba fondarsi sull'effettiva presenza in organico di personale. Conseguentemente, unicamente per tale causa, il venire meno di un'unità per mobilità esterna è da considerare personale cessato, quindi da prendere a riferimento ai fini applicativi dell'art. 9, comma 2 bis, citato. |