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piscino

716 Posts

Scritto - 30/05/2008 :  22:30:18  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Secondo il Dipartimento della Funzione pubblica, nonostante le modifiche intervenute con la Finanziaria 2008, resta valida la norma introdotta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge Finanziaria 2005).

I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza. La regola introdotta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge Finanziaria 2005) è da considerarsi ancora vigente nonostante le modifiche intervenute con la Finanziaria 2008. Lo sostiene il Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per il personale della pubblica amministrazione (UPPA) con il parere n. 34/08 del 23 maggio scorso, rispondendo al quesito di un Comune sardo che chiedeva lumi sulla perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 557, della Finanziaria 2005.

Il dipartimento precisa che il comma 557 non deve considerarsi considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera del comma 79 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l’applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all’individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Il parere afferma che “il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell’art. 36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità)”. La norma in esame, inoltre, non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell’amministrazione che rilascia l’autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi.


fonte Anci


eugenio@piscino.it


eugenio@piscino.it

rag001

13 Posts

Scritto - 04/12/2009 :  18:09:22  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A proposito del comma 557 art . della legge finanziaria 2005 n. 311/2004, si chiede parere in merito se con le modifiche apportate al 165/201 dal dlgs 27/10/9 n.150 è ancora vigente e le modalità si applicazione.
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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 04/12/2009 :  18:57:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi pare che non ci sia alcuna modifica in tal senso. Quindi la norma continua ad essere vigente e valida.
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