FONDO DI MOBILITA’ 2011 FAQ
1) Come vanno considerate ai fini del calcolo della quota dovuta per l’anno 2011 le somme corrisposte nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2006-2010 ?
Le somme erogate nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2010 sono da considerare facenti parte del trattamento economico lordo utile per il calcolo del fondo di mobilità 2011, secondo le percentuali e le modalità previste nella circolare prot.41753 del 13/09/2011. Per le somme erogate nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2006- 2009 sono, invece, da applicare le percentuali previste per il fondo di mobilità 2007-2008-2009- 2010, e l’ammontare complessivo di tali emolumenti è da versare in un’unica soluzione sul conto corrente postale n. 36023034, indicando nella causale “Fondo di mobilità IVC 2006-2009”.
2) Eventuali somme corrisposte nel 2011 a titolo di arretrati contrattuali per gli anni 2006-2009 vanno considerate ai fini del calcolo della quota dovuta per il fondo di mobilità 2011 ?
No, eventuali arretrati contrattuali erogati nell'anno 2011, a seguito dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro parte normativa 2006-2009 (biennio economico 2006-2007 siglato il 14/12/2010 e biennio economico 2008-2009 siglato l’1/3/2011), non vanno considerati ai fini del calcolo del fondo di mobilità 2011. |