TAR MOLISE, sez.I , sentenza 4 agosto 2011, n. 529: è illegittima la nomina a revisore dei conti del professionista che ha ricoperto la carica di una società interamente partecipata dal Comune
È’ illegittima la deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la nomina, quale componente del collegio dei revisori dei conti, di un professionista che ha ricoperto la carica di presidente di una società interamente partecipata e controllata dal comune, considerato che, in tale situazione, emerge una palese compromissione dell’imparzialità, dell’indipendenza e dell’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, dalla quale discende l’ineleggibilità ovvero l’insanabile incompatibilità del professionista alla carica di revisore presso il comune.
Tale orientamento si ricava dal tenore dell’art. 236, primo comma, del testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267, secondo cui per i revisori dei conti degli enti locali, valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile. Per l’art. 2399, primo comma, del codice civile, “non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio […] lett. c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a un comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. |