I tagli alle spese comprendono tutti i tipi di consulenze: a chiarirlo sono le sezioni riunite della Corte dei conti con la delibera n. 50/2011, depositata il 21 settembre scorso. I giudici contabili sono stati chiamati in causa dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna (alla quale, a sua volta, si era rivolto il Consiglio delle autonomie locali) per dirimere, tra l'altro, la questione riguardante la corretta interpretazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), concernente la riduzione dell'80%, rispetto al 2009, dei costi sostenuti per studi e consulenze.
Il dubbio sorgeva dalla possibilità (prospettata dalla sezione regionale di controllo della Lombardia col parere n. 6/2011) di escludere dall'applicazione dei limiti previsti dal decreto le spese per incarichi di consulenze "talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione".
Le sezioni riunite hanno fatto proprio l'orientamento espresso dalla sezione regionale di controllo del l'Emilia Romagna, secondo cui non è giustificata "una distinzione in ragione del grado di specializzazione della prestazione utilizzata", con la conseguenza che nel limite posto dall'art. 7 dovrebbero rientrare tutti gli incarichi indipendentemente dal livello di professionalità richiesto. Pertanto, il dettato normativo non sembra consentire alcuna eccezione ai tagli delle spese per consulenze. Il testo integrale della delibera è consultabile all'interno del sito alla voce Deliberazioni presente nel menù a sinistra alla sezione "Atti della Corte dei conti". |