Si rende noto agli Enti che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 13 settembre us, ha fornito una prima risposta ad uno specifico quesito posto dall’ANCI concernente la possibilità di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 72, comma 1, del dl 112/2008, anche alle amministrazioni locali.
Come noto, il comma 1 dell’art.72 del menzionato decreto annovera espressamente solo i dipendenti di alcune amministrazioni quali possibili destinatari dell’esonero. Tra questi non figurano i dipendenti delle regioni e degli enti locali.
Il Dipartimento, nel prendere atto della specifica richiesta interpretativa posta dall’ANCI, ha rimesso al Ministero dell’Economia l’espressione del relativo parere. Nel fare ciò, tuttavia, il Dipartimento ha già fornito una prima, positiva, interpretazione, ritenendo che gli enti locali “possano esercitare la propria autonomia normativa introducendo tale possibilità, ferma la necessità di dover comunque rispettare il disposto della normativa statale in ordine alla disciplina di dettaglio dell’istituto”.
Lo strumento, prosegue il Dipartimento, concordemente con quanto evidenziato dall’ANCI, “potrebbe consentire interventi di svecchiamento degli organici realizzando considerevoli risparmi”. Il Dipartimento sottolinea poi che la l. n. 225 del 2010 ha introdotto nell’ambito del predetto art. 72 il comma 1 bis, secondo cui “I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1”. Sul tema, dunque, si resta in attesa dell’orientamento del Ministero dell’Economia. |