Dal sito ANCITEL
Domanda
Con riferimento all'affidamento di servizi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 un impresa in luogo del richiesto DURC, ai sensi dell'art.4 comma 14 bis del D.L. 70/2011 convertito nella L.106/2011, ha prodotto dichiarazione sostituitiva relativa alla regolarità contributiva dichiarando di aver in corso procedura di sanatoria per la regolarizzazione della propria posizione contributiva non ancora definita con atto degli enti interessati. In tale situazione come deve comportarsi l'Ente: può affidare il servizio in pendenza della definizione della regolarizzazione della posizione contributiva ? Nel caso di servizi già affidati e svolti per i quali l'impresa ha richiesto il pagamento producendo dichiarazione analoga a quella del precedente punto si può procedere con il pagamento ? Quali provvedimenti si devono adottare ?
Risposta
Come affermato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 9 febbraio 2006 C-226/04- C-228/04 "la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva deve essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell'irregolarità ai fini della singola gara". In detta sentenza si è in particolare rilevato infatti che l'art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva CE 92/50 non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o - in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, - mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine".
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza (sezione quarta) 12 aprile 2011, n. 2283 ha affermato che "essendo il requisito della regolarità contributiva condizione essenziale ai fini della partecipazione alla gara, la mancanza dello stesso alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, comporterà l'esclusione del concorrente non adempiente" (v.anche Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; 18.1.2011 n. 789).
Va anche ricordato che l'art. 8, terzo comma, del decreto 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in base al quale è ammessa, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, la regolarizzazione tardiva entro trenta giorni dall'emissione del d.u.r.c., purché si tratti di scostamenti inferiori o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate o, comunque, inferiori all'importo di 100 euro mentre per tutte le altre violazioni di entità superiore alla soglia di irrilevanza fissata dal d.m. del 2007, può considerarsi in regola solo l'impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione. L'impresa concorrente deve pertanto essere in regola ex art. 38, comma 1, del codice dei contrattipubblici, con gli obblighi contributivi e fiscali fin dal momento di presentazione della domanda, con conseguente irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo dell'obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento. Si è quindi dell'avviso che solo nei termini anzidetti sia possibile ammettere alla gara ed effettuare la conseguente aggiudicazione a favore della ditta indicata nel quesito.
I pagamenti dovuti all'impresa rimarranno peraltro sospesi fintanto che la medesima a non avrà regolarizzato la propria posizione. Ed infatti la regolarità contributiva, dimostrabile mediante il possesso del DURC, se costituisce un requisito essenziale di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, previsto come tale anche dall'art. 38, comma 1, lett. i), del codice degli appalti pubblici, essa costituisce tuttavia anche un presupposto per la liquidazione dei vari SAL: si ricorda al riguardo che nella Circolare n. 5/08 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che fa riferimento al DM 24.10.07 emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1176 della l. n. 296/07 (finanziaria 2007), il "documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o nello stato finale dei lavori". |