Essendo deceduto a marzo 2011 un contribuente TARSU la moglie in qualità di erede ha richiesto lo sgravio delle cartelle esattoriali non pagate relative alla TARSU per gli 2003-2011 in quanto sostiene che la TARSU non è trasmissibile agli eredi. Come deve operare l'ufficio tributi? Esiste una normativa in merito?
Se la moglie abitava insieme al marito è tenuta lei al pagamento della tassa rifiuti. In materia di tarsu vige, infatti, il principio della coobbligazione per tutti i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali vedi l’art. 63, del d.lgs. 507/93. Se invece non vi era coabitazione, l’obbligazione tributaria è sicuramente trasmissibile agli eredi in base agli ordinari principi civilistici, mentre non è trasmissibile la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 472/97.
QUANTO ALLE SANZIONI E INTERESSI SONO DOVUTE DAGLI EREDI, IN QUESTO CASO MOGLIE CHE STAVA NELLO STESSO FOGLIO DI FAMIGLIA DEL MARITO E ABITAVANO NELLA STESSA ABITAZIONE? SECONDO L'AVVOCATO DELLA MOGLIE LE SANZIONI E GLI INTERESSI, MATURATI NEL CORSO DEGLI ANNI SULLE CARTELLE TARSU NON PAGATE, NO SONO TRASMISSIBILI AGLI EREDI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS.472/1997. E' COSì?