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tpa

390 Posts

Scritto - 25/07/2011 :  20:25:47  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
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La riscossione dei tributi comunali subisce, con la conversione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, profondi stravolgimenti a causa dell’uscita di scena di Equitalia.

L’art. 7, comma 2, lett. gg-ter del D.L. n. 70 del 2011, inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, infatti, dispone innanzitutto che, a partire dal 1° gennaio 2012, Equitalia “cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.

Uno dei principali problemi della norma in commento risiede nella comprensione della sua portata applicativa, se, cioè, vada riferita solo agli affidamenti già in essere ovvero se ponga una netta linea di demarcazione anche per quanto riguarda il futuro, precludendo ad Equitalia la possibilità di partecipare a gare.
Va ricordato, comunque, che sin dal 2005, ad opera dell’art. 3 del d. l. 30 settembre 2005, n. 203, è previsto il termine delle attività di riscossione nel campo dei tributi locali da parte di Equitalia, proprio per consentire agli enti locali stessi, con un congruo anticipo, di organizzare le loro attività di riscossione sia in maniera diretta che con l’affidamento a terzi; la data inizialmente fissata al 31 dicembre 2010 è stata oggetto di un’ulteriore proroga, inizialmente fino al 31 marzo 2011, come previsto dalla Tabella richiamata dall’art. 1, comma 1, del d. l. 29 dicembre 2010, n. 225, ed infine, a norma del D.P.C.M. 25 marzo 2011, al 31 dicembre 2011.
La successiva lettera gg-quater del comma 2 dell’art. 7 in discorso, poi, delinea un sistema in base al quale i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate con due distinte modalità. In pratica, nel caso di gestione diretta o di affidamento a società in house, mediante la procedura dell’ingiunzione fiscale coadiuvata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili – con la possibilità, dunque, di utilizzare il fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca -. Se, invece, si sceglie di procedere ad affidamento esterno ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, deve essere utilizzato esclusivamente lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Ciò che lascia perplessi, è che, per effetto dell’abrogazione di alcune norme, sempre ad opera dell’art. 7 in commento, Equitalia, in caso di affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica, potrebbe operare non più mediante lo strumento del ruolo ma esclusivamente mediante il ricorso all’ingiunzione fiscale, senza neanche l’applicazione delle norme del D.P.R.n. 602 del 1973, in quanto compatibili.

Amedeo
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