TAR PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 9 luglio 2011, n. 748: Natura fiduciaria della nomina e legittimità della nomina del revisore che ricopre la medesima carica in una società partecipata dal Comune
Come si evince dall’art. 234, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale, la cui scelta tecnicamente non presuppone una valutazione comparativa tra diversi aspiranti, ma ha natura essenzialmente fiduciaria costituendo il frutto di un apprezzamento altamente discrezionale.
È legittima la delibera con la quale il consiglio comunale ha eletto il candidato che ricopriva, al momento della nomina, la medesima carica di revisore presso una società partecipata dal comune, considerato che, nel caso di specie, tale sua posizione non determinava l’esistenza della causa di ineleggibilità consistente nell’esistenza di un “rapporto di natura patrimoniale” con società “controllata” dal comune (come prevede l’evocato art. 2399, comma 1, lett. c), c.c., quale richiamato dall’art. 236, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000).
La partecipazione detenuta dal comune in tale società, pari allo 0,4% del capitale sociale, non è tale, invero, da determinare l’esistenza di una situazione di “controllo” così come definita dall’art. 2359, comma 1, c.c.: si tratta di una partecipazione assai poco rilevante, tale da non consentire all’amministrazione né di disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, né di disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, né di realizzare alcuna altra forma di influenza dominante. |