Ti invio una nota del MEF sull'argomento
A partire dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul presente portale dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002 e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 11, comma 3, D. lgs 360/1998). Dalla medesima data non è più prevista la pubblicazione delle delibere nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il Decreto lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (art. 14, comma 8, del D. l gs n. 23/2011).
Per la pubblicazione sul presente sito internet www.finanze.gov.it della relativa delibera istitutiva, modificativa o confermativa dell'addizionale comunale I.R.P.E.F, i comuni possono inserire direttamente sul sito medesimo (area tematica “Fiscalità locale” > “Accesso riservato ai Comuni” > “Addizionale comunale I.R.P.E.F.”) i dati relativi al numero ed alla data della delibera, l'aliquota/e applicata/e per l'anno di riferimento (aliquota unica o, nel caso siano state deliberate una pluralità di aliquote, le esenzioni e/o le aliquote applicabili a determinate fasce di reddito, in virtù di specifici requisiti reddituali o di categorie di reddito), nonché il testo della delibera medesima, che può essere riportato anche solo per estratto con l’indicazione dei seguenti dati: codice ISTAT, codice catastale e nome del Comune, la Provincia di appartenenza, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, la misura dell’aliquota e la relativa fascia d’applicazione, l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale. Alla pubblicazione provvederanno i funzionari della Direzione federalismo fiscale (scelta consigliata).
Per le annualità 2010, 2011 e seguenti, grazie all’apposita funzione “multialiquota”, i Comuni possono inserire, in un unico contesto informatico, tutte le aliquote stabilite (fino ad un massimo di cinque), ivi comprese le esenzioni e le aliquote previste per determinate categorie di contribuenti o in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali. Per conoscere le modalità d’inserimento dei dati sul sito è disponibile un’apposita guida.
In alternativa all’inserimento diretto dei dati sul predetto portale, i Comuni possono trasmettere la delibera al Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, in uno dei seguenti modi:
invio per estratto della deliberazione mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it. L'estratto deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT, codice catastale e nome del Comune, la Provincia di appartenenza, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota/e applicata/e per l'anno di riferimento (aliquota unica o, nel caso siano state deliberate una pluralità di aliquote, le esenzioni e/o le aliquote applicabili a determinate fasce di reddito, in virtù di specifici requisiti reddituali o di categorie di reddito), l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale. invio di copia conforme all'originale della delibera mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze "Direzione Federalismo Fiscale" - Viale di Villa Ada 53/55 - 00199 Roma; invio della stessa delibera tramite fax al numero 0647604799.
Ai sensi dell’art. 1 del D.I. 31 maggio 2002, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze provvede all’inserimento ed alla pubblicazione delle deliberazioni sul sito entro sette giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.
Per informazioni relativamente alle modalità di pubblicazione ed ai dati pubblicati relativamente all’addizionale comunale I.R.P.E.F., nonché per eventuali segnalazioni: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, Ufficio VII, Via di Villa Ada, 53/55 - 00199 ROMA. Numero telefonico: 0647604672; 0647604679. Numero fax: 0647604799. Indirizzo di posta elettronica: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it.
La struttura alla quale indirizzare la diffida di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 è: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, Via di Villa Ada, 53/55 - 00199 ROMA. Numero telefonico: 0647604626. Numero fax: 0647604755. Indirizzo di posta elettronica: df.dff.segreteria@finanze.it. |