A decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonchè gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti indicati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Questa disposizione è richiamata dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 14 marzo 2011 n. 3, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio, allo scopo di fornire chiarimenti in merito al contenimento delle spese annue delle PA per studi ed incarichi di consulenza da assegnare a soggetti esterni, nell’ottica di valorizzare invece la professionalità del personale interno. Inizialmente, la norma non si applicava agli enti locali, alle province autonome e alle Regioni, come stabilito dal comma 12 dell’art. 1 della legge 266/2005. Tuttavia, il provvedimento della Funzione pubblica spiega che, a decorrere dal 2011, la misura della riduzione della spesa appare più restrittiva per le amministrazioni ed amplia anche l’ambito soggettivo di applicazione del contenimento. Di conseguenza, vengono ricompresi anche gli enti locali. Richiamando poi un precedente provvedimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006 n. 7, la circolare chiarisce che per “spesa sostenuta” occorre intendere quella “impegnata”.
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