Con la sentenza n. 10969 del 18 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha trattato il caso di un contribuente cui la CTR aveva rigettando l'appello contro il diniego comunale al rimborso dell'ICI versata in ordine a fabbricato di categoria D non iscritto in catasto per il quale la rendita era stata attribuita anni dopo rispetto alla presentazione della denuncia di variazione.
La Suprema la Corte ha respinto la sentenza della CTR e riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso ICI sulla base del principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5, c. 3, del D.Lgs. 504/1992 prevede, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente, mentre dal momento in cui questi presenta la richiesta, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile egli diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. |