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 Circolare RGS n. 12
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 24/06/2011 :  12:31:12  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito Delfino

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, fornisce importanti indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni previste dall’art. 9, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare viene chiarito:
• la definizione di “trattamento economico complessivo” in merito al contenimento della retribuzione complessiva per gli anni 2010, 2011 e 2012 previsto (comma 1 del citato art. 9);
• la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ad opera del successivo comma 2 (a fini previdenziali e su quali elementi retributivi ricade);
• l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio oggetto di blocco ai sensi del comma 2-bis, nonché il criterio di riduzione;
• la decorrenza della disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi (comma 3);
• gli emolumenti su cui applicare il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo contrattuale 2008-2009 del personale delle pubbliche amministrazioni e di quello in regime di diritto pubblico (comma 4);
• la non computabilità dell’indennità di vacanza contrattuale ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario;
• la nozione di “progressioni di carriera comunque denominate” (comma 21).

g.vincenti

GIUDY

5 Posts

Scritto - 05/07/2011 :  20:56:12  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In base alla circolare n. 12 la vacanza contrattuale non va considerata per il calcolo della tariffa oraria del compenso per lavoro straordinario, però nel caso di personale a tempo pieno, nel caso di personale a tempo part-time orizzontale dove la tariffa oraria va calcolata sulla retribuzione globale di fatto, la vancanza contrattuale va considerata?
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