Dal sito www.gruppodelfino.it
La riduzione del fondo non deve intaccare il diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio
In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi di cui all’art. 9, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 150/2009, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, (accedendo così all’interpretazione fornita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), ha affermato con la Delibera n. 324/2011/PAR che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio. |