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vincenti

1029 Posts

Scritto - 23/05/2011 :  13:39:56  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dal sito LOGOSPA

Negli enti locali, i dirigenti a contratto sono diventati merce scottante: da un lato possono rappresentare, a seguito dei pareri della Corte dei Conti, personale in "eccedenza, dall'altro, per effetto della nuova tornata elettorale, sono figure ricercate. Si riassume così la situazione dei dirigenti assunti sulla base dell'articolo 110, comma 1, del Tuel.

È vero, infatti, che le pronunce delle sezioni riunite della Corte hanno buttato nello scompiglio le diverse Amministrazioni nelle quali si era proceduto alla nomina dei dirigenti a tempo determinato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009. I giudici conta-bili hanno affermato, infatti, (pareri n.12,13 e i4 del 2011) che anche alle autonomie locali si applica il limite della riforma Brunetta, e, quindi, i dirigenti a contratto non possono superare 1'8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica.

Sulla sorte dei dirigenti nominati in eccesso rispetto a questo limite, soccorrono i chiarimenti forniti - sempre dalla Corte dei Conti sezione regionale del Piemonte (parere n.52/2011), secondo la quale conservano efficacia, fino a scadenza, i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, ma non possono essere rinnovati.

Per quelli sottoscritti successivamente, la Corte evidenzia come, avendo le pronunce degli stessi giudici contabili valore interpretativo, i contratti non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge. Nelle amministrazioni dove si è proceduto al rinnovo del Sindaco o del Presidente si è di fronte al problema diametralmente opposto. Con la cessazione delle precedenti amministrazioni sono venuti meno i vecchi incarichi ex articolo no del Dlgs 267/2000.

In alcuni enti questi incarichi sono in numero esiguo, ma in altri rappresentano una quantità molto elevata rispetto al complesso dei dirigenti presenti. Stante i limiti imposti dal Dlgs 150/2009, nell'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, nella impossibilità di superare la soglia dell'8%, in molti casi non stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge, risulta possibile sostituire integralmente i dirigenti cessati.

Fonte: Il sole 24 ore

g.vincenti
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