Dal sito Delfino - www.gruppodelfino.it
L’art. 7 del D.L. 70/2011 unifica, dal 1° luglio, tutti i versamenti da effettuare in F24EP al “giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali (16 giugno; 16 luglio; 30 novembre) nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di Dicembre (27 dicembre)".
Oggi, i versamenti in F24EP devono essere effettuati entro il 16 per quanto riguarda l'IVA, ed entro il 15 (scadenza originaria per i versamenti in Tesoreria) per gli altri tributi(es. tutte le ritenute).
Il decreto introduce di fatto, però, una “sanatoria” per i versamenti tardivi effettuati con F24EP relativi “ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010”, ai quali non si applica nessuna sanzione se il versamento, però, è stato effettuato al massimo entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. |