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provic

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Scritto - 18/05/2011 :  18:40:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Salve questa è la cronistoria di quanto accaduto al comune in cui lavoro (regione campania)...è un po' lunga ma serve per far capire i passaggi chiave:

IL 10 marzo 2008 la Giunta comunale approva (delibera n. 18) il “Piano per la raccolta differenziata RSU”. In esso, tra l’altro, si riconosce che la TARSU non agevola né favorisce l’interesse degli utenti verso la raccolta differenziata. L’Ente programma di avviare programmi e/o procedure perché il tributo locale possa essere riscosso con il metodo della tariffa, per incentivare l’interesse verso la raccolta dei rifiuti in forma differenziata con risparmi e/o incentivi immediati ed evidenti a favore dell’utente impegnato. Il piano, redatto in attuazione dell’art. 3 OPCM n. 3639 dell’11/01/2008, tiene conto anche del Piano economico – finanziario predisposto dal Consorzio contenente tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.
Il 4 maggio 2009 il Consiglio Comunale (deliberazione n. 5) approva il Regolamento di attuazione del servizio integrato gestione rifiuti. In esso si stabilisce che il Comune adotta la tariffa servizi gestione rifiuti con le modalità, contenuti e modelli di calcolo previsti dal DPR 158/99.
Il 13 maggio 2009, alla vigilia delle elezioni amministrative (giugno 2009), la Giunta comunale, con deliberazione n. 36, approva le nuove tariffe TARSU. In pratica vengono raddoppiate le tariffe di tutte le categorie.
Durante la campagna elettorale (ed anche successivamente), non viene pubblicizzato il contenuto della delibera. I cittadini vengono a conoscenza del raddoppio della tariffa al ricevimento dell’avviso di pagamento (data di emissione: 28 aprile 2010).
Il 28 maggio 2009, a soli nove giorni dalle elezioni amministrative, il Consiglio comunale, a maggioranza, delibera l’approvazione del nuovo Regolamento TARSU, che apporta poche modifiche al precedente Regolamento del 2003.
Da evidenziare che:
- la determinazione delle tariffe spetta alla Giunta e non al Consiglio e, pertanto, l’importo delle tariffe riportato nell’art. 12 del Regolamento approvato non ha alcun valore;
- il Consiglio comunale, nei trenta giorni precedenti le elezioni amministrative, è tenuto ad adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili (artt. 38, comma 5, del TUEL).
L’8 aprile 2010, con delibera n. 19, la Giunta conferma anche per l’anno 2010 le tariffe della delibera 36/2009.
Il 28 aprile 2010 vengono trasmessi ai cittadini gli avvisi di pagamento della TARSU 2009. Tra l’altro in essi vi si legge: “Si comunica che l’aumento della Tarsu rilevabile in fattura è conseguente alla disposizione contenuta nell’art. 7 del D. L. 11/05/2007 n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 05/07/07 n. 87 e da ultimo modificato dall’art. 33 comma 1 del decreto legge 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008 n. 31 che stabilisce: i comuni della Regione Campania hanno l’obbligo, pena lo scioglimento dei Consigli Comunali di prevedere l’integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante l’incremento delle tariffe TARSU”.
Con queste poche parole, oltretutto in un linguaggio incomprensibile per la maggior parte dei cittadini, l’Amministrazione comunale giustifica il raddoppio delle tariffe deliberato già da un anno. Eppure lo Statuto dei diritti del contribuente parla di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (art. 2) e di informazione del contribuente (art. 5).
Il 28 giugno 2010, su richiesta del Gruppo consiliare di minoranza, viene convocato il Consiglio comunale con all’o.d.g. “proposte, orientamenti ed indirizzi da sottoporre alla Giunta per determinare una riduzione complessiva delle tariffe TARSU per l’anno 2009 e 2010”. Il Consiglio Comunale, a maggioranza, respinge la proposta del gruppo di minoranza che prevede una riduzione di circa 40mila euro di tassazione e prende atto, per la prima volta ed a distanza di oltre un anno, che nella delibera di Giunta n. 36/2009 era stata erroneamente indicata la tariffa della categoria “alberghi” in euro 30 anziché 15. Nella stessa seduta l’Assessore al bilancio si impegna pubblicamente a reperire risorse per un importo minimo di 20 – 25mila euro al fine di alleggerire le bollette TARSU per il 2009.
Il verbale di deliberazione redatto dalla Segretaria non riporta né la proposta del gruppo di minoranza (che pure era stato consegnato per essere allegato al verbale), né l’impegno esplicito dell’Assessore. Ciò viene contestato in forma scritta dal Gruppo di minoranza.
Il 2 luglio 2010, con delibera n. 40, la Giunta comunale delibera “di dare atto che per errore materiale nella delibera di G.M. n. 36 del 13.5.2009 recante l’oggetto Nuove tariffe TARSU la tariffa relativa alle categ. III (alberghi, locande e pensioni) e IV (istituti di credito) è stata indicata in euro 30,00 al mq.;di precisare che la misura tariffaria delle su citate categorie è pari a euro 15,00 al mq.”.
Il 12 luglio 2010 il Gruppo consiliare di minoranza chiede l’annullamento della delibera di Giunta n. 40/2010 ritenendo “improponibile il contenuto della delibera in oggetto in quanto nessun errore materiale può ravvisarsi nella delibera di Giunta n. 36/2009. Infatti in quest’ultima delibera le tariffe Tarsu per le diverse categorie sono state tutte determinate moltiplicando per due le precedenti aliquote. Non si capirebbe, a distanza di oltre un anno e senza una adeguata motivazione nella citata delibera n. 36/2009, come mai per tutte le categorie l’aliquota è stata raddoppiata tranne che per le categorie III e IV (dove si rileva l’errore materiale) che restano invariate”.
Un vero “errore materiale” si riscontra nella delibera n. 40/2010 dove gli istituti di credito vengono indicati come categoria IV anziché VI.
Il 14 luglio 2010 il gruppo consiliare di minoranza rivolge la richiesta di un “consulto” al Segretario comunale. In particolare, considerato che:
- la delibera di Giunta n. 36/2009 è stata approvata non dall’attuale Giunta ma da quella precedente ed è, quindi, difficile per i componenti attuali della giunta determinare le intenzioni dei loro predecessori;
- l’ordinamento delle autonomie locali ha introdotto i principi in base ai quali i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, la qual cosa potrebbe far nascere il dubbio che gli Uffici predisposti all’emanazione dei ruoli della TARSU non hanno utilizzato arbitrariamente le tariffe determinate dalla delibera 36/09, creando una disparità di trattamento tra i contribuenti ed un mancato introito per le casse comunali;
chiede se, da un punto di vista giuridico-amministrativo, è possibile ancora dare esecutività alla delibera di Giunta 40/2010, soprattutto nella parte in cui “copre” ol periodo dell’anno 2009.
La richiesta di “consulto” non ottiene risposta da parte del Segretario comunale.
Il primo settembre 2010 il CODACONS (associazione per la difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori), nel rilevare:
a) l’assenza del servizio di raccolta “porta a porta” e, di conseguenza, l’illegittimità delle tariffe applicate a titolo di Tarsu;
b) il mancato funzionamento dell’impianto “isola ecologica”;
c) la mancata applicazione puntuale delle tariffe/mq come previste dalla delibera di Giunta comunale n. 36/2009;
diffida l’Amministrazione comunale “a cessare ogni comportamento contrario alle norme a tutela dei consumatori ed utenti”.
Il 24 settembre 2010 il Sindaco, riscontrando la diffida del Codacons, rileva:
a) “ La legge 31/2008 ha reso inderogabile per una P. A. dover assicurare la totale copertura dei costi sostenuti per il servizio di raccolta differenziata, con la sola esclusione dell’aliquota di costo dello spazzamento stabilita dal regolamento comunale in ragione del 15%, con i proventi della Tarsu”;
b) “Il trend di costo sostenuto negli ultimi anni si è attestato su circa 240/250mila euro mentre i proventi Tarsu sono stati di circa 100mila euro, con differenza a carico del bilancio comunale”;
c) “Il concetto di isola ecologica non è corretto in quanto ad nel comune esiste un centro di raccolta temporaneo dei rifiuti su un’area a raso d un’area interrata che funziona brillantemente viste le percentuali di raccolta raggiunte e passate da un 20%, prima dell’aprile 2009, all’attuale 75%”;
d) l’esistenza di “problemi per la parte interrata perché i due sistemi automatici installati non sono ancora funzionanti per il loro scarso adattamento alle normali condizioni operative. Al momento le macchine vengono comunque utilizzate dai cittadini senza avvalersi della loro componente automatica”;
e) il regolamento (approvato con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2009), con le tariffe evidenziate esplicitamente all’art. 12, ha posto rimedio ad un mero errore materiale di trascrizione commesso nella stesura della delibera di Giunta comunale n. 36/2009, ove non si è riportato l’esclusione dal raddoppio per la categoria relativa agli alberghi. In sede di determinazione della previsione di bilancio per l’anno 2009 l’entrata per Tarsu è stata calcolata considerando le tariffe determinate nel Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, all’art. 12.
Da evidenziare che:
- relativamente al punto “a”, l’esclusione del costo dello spazzamento era una proposta del gruppo consiliare di minoranza ed è stata respinta dalla maggioranza;
- relativamente al punto “c”, il concetto di “isola ecologica” è più che corretto, considerato che il finanziamento ottenuto dalla Regione è riferito appunto alla costruzione di un’isola ecologica;
- relativamente al punto “d”, il mancato funzionamento dell’isola ecologica è strutturale;
- relativamente al punto “e”, come già detto, la determinazione delle tariffe spetta alla Giunta e non al Consiglio e, pertanto, l’importo delle tariffe riportato nell’art. 12 del Regolamento approvato non ha alcun valore. Oltretutto il Consiglio comunale, nei trenta giorni precedenti le elezioni amministrative, è tenuto ad adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili (artt. 38, comma 5, del TUEL).
Il 9 dicembre 2010 il Gruppo consiliare di minoranza, avendo rilevato una serie di incongruità nei dati forniti dagli Uffici in merito alle entrate relative alla Tarsu 2009 ed alle uscite relative al servizio rifiuti solidi urbani per l’anno 2009, chiede nuovamente:
a) quadro dei costi (analitici) relativi al servizio generale gestione rifiuti;
b) quadro dei ricavi (analitici) relativi al servizio generale gestione rifiuti;
c) quadro generale del gettito Tarsu suddiviso per categoria di contribuenti con la relativa tariffa applicata e mq complessivi per ciascuna categoria;
d) percentuale di copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Il tutto con le pezze giustificative per avere un riscontro certo della congruità dei valori in entrata e in uscita.A tutt’oggi nessuna documentazione è stata fornita ai Consiglieri di minoranza.

Detto quanto sopra chiedevo, ma il comune poteva determinare in questo modo le tariffe? o c'è qualche anomalia? grazie e saluti.

provic
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