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vincenti

1029 Posts

Scritto - 18/05/2011 :  13:33:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dal sito LagosPA

La Corte dei Conti per la Toscana con deliberazione 76, del 13 maggio 2011, rispondendo alla richiesta di parere del Comune di Monte San Savino in materia di spese di personale sulla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 14, comma 9, della L. 122/2010, ha confermato quanto precedentemente affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania con la Deliberazione n. 246/2011/PAR, precisando che la disposizione di cui al comma 9, dell’art. 14 della L. 122/2010 deve essere interpretata nel senso che il calcolo della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applica alle forme di lavoro flessibile, sul presupposto che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni fa esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato.

Ciò è supportato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite (n. 20 del 4 aprile 2011) che, in riferimento alla norma in questione, limitatamente ad un’assunzione con co.co.co., conclude per l’applicabilità ai soli rapporti contrattuali a tempo indeterminato della norma in questione.

g.vincenti

vincenti

1029 Posts

Scritto - 31/05/2011 :  21:32:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale Marche, si sono pronunciate in ordine ad una serie di problematiche applicative della disposizione contenuta nel comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, concernente il rapporto di incidenza percentuale (40%) delle spese di personale rispetto alla spesa corrente.

Come noto, infatti, l'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale da parte degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, sostituendo il limite precedentemente previsto del 50% della spesa corrente.

Con la deliberazione n. 27/COTR/11 viene, innanzitutto, fatta chiarezza sulla decorrenza della modifica introdotta con il citato comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010, che viene inequivocabilmente fissata al 1° gennaio 2011: secondo la Corte, infatti, la lettera della legge è chiarissima (in claris non fit interpretatio) nell'individuare la decorrenza del nuovo limite del 40% a far data dal 1° gennaio 2011.

Ma la questione più rilevante affrontata dalle SS.RR. concerne il significato da attribuire all'espressione "spese di personale".
La Corte rileva che la voce "spesa di personale" assume una composizione diversa a seconda che la si riferisca agli obiettivi del patto di stabilità interno ovvero al fine del contenimento della spesa di personale ovvero ancora ai fini del controllo e del monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA..

In particolare si osserva che nel panorama normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, assume rilevanza, quale norma di riferimento principale per gli enti assoggettati al patto di stabilità interno, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006.

La Corte chiarisce che nel meccanismo di raffronto tra la spesa corrente e la spesa di personale, trattandosi non già di un mero obbligo di riduzione della spesa ma di uno specifico limite strutturale alle assunzioni, dovrebbe essere utilizzata una nozione di spesa di personale estesa a tutte le componenti siano esse incluse o escluse dall'applicazione del comma 557. Ne deriva, secondo la Corte, che la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.

A tal proposito, la Corte ha affermato che per verificare se l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia uguale o superiore al 40%, occorre prendere in considerazione sia le voci dell'aggregato spese di personale assunte ai fini dell'applicazione del comma 557, sia l'ulteriore correttivo di includere le voci escluse dal comma 557.

Sul punto, si deve rammentare che il comma 557, dell'art. 1 della Legge 296/2006, a seguito dell'intervento operato dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, ha assunto una nuova formulazione con la quale lo stesso legislatore ha espressamente indicato, nel dettaglio, le voci di spesa da ricomprendere o escludere da tale computo.

Tale disposizione conferma l'inclusione nel predetto calcolo degli oneri riflessi e dell'IRAP nonché delle spese di personale sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Tuel, nonché dei soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
La norma, per converso, espressamente esclude dall'applicazione del comma 557 i soli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

In questo ambito, sarebbe dunque utile una espressa previsione normativa che indichi con maggiore precisione le componenti dell'aggregato spesa di personale, soprattutto quelle escluse.
In stretta correlazione con la questione del rispetto del rapporto di incidenza tra spese di personale/spese correnti, le Sezioni Riunite evidenziano che per il calcolo del predetto parametro occorre necessariamente fare riferimento alla gestione di competenza e quindi agli impegni quale parametro di gestione effettiva del bilancio. Ne deriva che il parametro di incidenza di cui al comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010 deve necessariamente essere tratto dal rendiconto approvato. Tuttavia la Corte, in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra l'inizio del nuovo esercizio finanziario e il termine di approvazione del rendiconto, in caso di specifiche e motivate esigenze, prevede la possibilità di assumere quale parametro di riferimento per il calcolo dell'incidenza, pur trattandosi di documenti che non hanno il sigillo dell'ufficialità, documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

A completamento della questione, la Corte ha fornito chiarimenti in ordine ai dubbi interpretativi che l'espressione "rinnovi contrattuali" ha suscitato ed in particolare se l'esclusione dal calcolo della spesa di personale relativa agli oneri derivanti da rinnovi contrattuali si riferisca ai contratti collettivi nazionali ovvero anche ai rinnovi dei contratti decentrati.

In proposito si è sottolineato che l'espressione "rinnovi contrattuali" deve essere riferito esclusivamente ai rinnovi derivanti dai contratti collettivi nazionali nonché dai contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo.

g.vincenti
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