| La compensazione non può essere applicata per compensare i crediti, vantati a vario titolo da un soggetto nei confronti del Comune, con i tributi e le tasse dovuti dallo stesso soggetto al Comune medesimo. La compensazione di alcuni tributi locali può avvenire solo se espressamente prevista nell’ambito della legislazione tributaria e comunque con esclusione della possibilità di compensare crediti di natura diversa da quella tributaria. Lo chiarisce la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 75/2008 del 16 aprile 2008. |