Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 285/2011/PAR:il tetto al complesso della retribuzione accessoria dell’intero Ente non ammette eccezioni
Il parere riguarda la materia di spese di personale, in particolare sulle voci che alimentano i fondi per il trattamento accessorio (fondo di produttività ex art. 15 del CCNL di comparto del 1° aprile 1999) al fine dell’applicazione del tetto di spesa previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010.
Per la sezione regionale di controllo la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, è norma di stretta interpretazione. Con la conseguenza che detto ammontare, legato ai corrispondenti importi dell’anno 2010, non può comunque essere superato fermo restando, come disposto dalla norma, il taglio “automatico” nel caso di cessazioni dal servizio (cfr anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia del. N. 77/2011/PAR). |