Corte dei Conti sezione Controllo Regione Piemonte, deliberazione n. 47/2011/PAR: differenze tra consorzi di funzioni e consorzi di servizi ai fini della soppressione degli stessi
L’art. 2, comma 186, della legge n. 191 del 2009, nel disporre la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ovvero dei consorzi costituiti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per l’esercizio associato di funzioni, ha implicitamente salvaguardato la sussistenza dei consorzi di servizi.
L’attività posta in essere dall’ente consortile costituisce una funzione quando si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione orientato per legge alla cura degli interessi pubblici e a fronte del quale sussistono situazioni giuridiche di mera soggezione o d’interesse legittimo. Laddove invece l’attività del consorzio realizzi la mera erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, si tratterà per lo più di consorzi di servizi. |